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STATUTO
COSTITUZIONE DELL'ISTITUTO 


Art. 1

             L'Istituto Fascista Autonomo per le case popolari per la provincia di Messina con sede in Messina, ha lo scopo di provvedere case alle classi meno abbienti in tutti i comuni della circoscrizione provinciale nei quali se ne manifesti il bisogno, in conformità della vigente legislazione sulla edilizia economica e popolare.   `
Esso potrà avere una o più sezioni autonome, con patrimonio e bilanci separati per le case di un determinato comune e gruppo di comuni.

 Art. 2 

Per l'attuazione dei propri fini l'Istituto potrà:
a) acquistare terreni fabbricabili, e venderli quando risultino esuberanti od inutilizzabili, per i bisogni od i mezzi dello Istituto;
b) costruire case popolari od economiche con i relativi accessori di botteghe, laboratori e simili;
c) acquistare fabbricati per ridurli a case popolari ed economiche;
d) vendere o locare gli alloggi ed accessori degli edifici di cui alle precedenti lettere b) e c), Avvero assegnarli in affitto con patto di futura vendita agli stessi inquilini od ai loro eredi;
e) costruire ed esercitare alberghi, dormitori e bagni popolari;
f) amministrare case popolari od economiche per conto dei comuni e di altri enti nella circoscrizione;
g) provvedere alle istituzioni accessorie che si propongono la elevazione e la educazione sociale, morale ed igienica dei propri inquilini;
h) accettare elargizioni, donazioni, eredità e legati in qualsiasi forma che ritenga vantaggiosi;
i) contrarre prestiti, con o senza garanzia ipotecaria, e ricevere depositi fruttiferi, a garanzia dei contratti di locazione od inerenti alla gestione dei fondi di previdenza del proprio personale;
l) fare presso le banche tutte le operazioni indispensabili ai propri fini, escluso ogni carattere aleatorio;
m) fare tutte le altre operazioni ed atti consentiti dalla legge per il raggiungimento dei propri fini.

Art. 3

Il patrimonio dell'Istituto è costituito
a) della somma di L. 20.000,00 versata a fondo perduto, per L. 10.000,00 ciascuna dell'amministrazione della Provincia e del Comune di Messina per la costituzione dell'Istituto;
b) dal patrimonio formato dalle aree, dai baraccamenti, dalle case e dai crediti che sarà dal Comune di Messina trasferito all'Istituto a termini dell'art. 2 della legge 21 agosto 1940/XVIII, n. 1289;
c) da eredità, lasciti, donazioni ed elargizioni che pervengano all'Istituto;
d) dal patrimonio degli altri Enti ed Istituti di case popolari e delle gestioni comunali o provinciali per le case popolari e delle gestioni speciali che vengono riconosciute come sezioni autonome dell'Istituto provinciale e di cui venga disposta la fusione od incorporazione dell'Istituto Autonomo Provinciale, ai sensi degli artt. 3 e 4 della legge 6 agosto 1933, n. 1129; e dal fondo di riserva ordinario e dagli utili devoluti ad aumento del capitale.
I conferimenti del capitale previsti alla precedente lettera c) debbono essere preventivamente accettati dal Consiglio di Amministrazione.

AMMINISTRAZIONE

Art. 4

L'Istituto è retto da un Consiglio di Amministrazione costituito da:
a) tre membri eletti dal Consiglio Provinciale, uno dei quali in rappresentanza delle minoranze;
b) un rappresentante del Ministero dei LL.PP.;
c) un rappresentante del Ministero del Lavoro e della Presidenza sociale scelto fra gli impiegati della carriera direttiva degli Uffìci periferici competenti per territorio;
d) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, nominati dalla Giunta Provinciale su terne proposte dalle organizzazioni medesime;
e) un rappresentante degli assegnatari di alloggi economici e popolari, eletto dal Consiglio Provinciale e scelto in una terna proposta dalle Associazioni degli assegnatari;
f) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori autonomi maggiormente rappresentative, nominato dalla Giunta Provinciale su una terna proposta dalle organizzazioni medesime;
g) da un rappresentante della Regione Autonoma Siciliana;
 
Il Presidente ed il Vice Presidente dell'Istituto sono nominati dalla Giunta Regionale e sono scelti tra i membri eletti dal Consiglio Provinciale.
Le funzioni di Presidente, di Vice Presidente e di Consigliere dell'Istituto sono incompatibili con quelle di Consigliere Regionale, Provinciale o Comunale.
Il Consiglio per circostanze temporanee ed eccezionali potrà affidare speciali incarichi a singoli suoi membri.

Art. 5

Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione decadono dalla carica qualora vi siano stati nominati:
a) coloro che abbiano lite, vertenze con l'Istituto o che abbiano debiti o crediti verso di esso;
b) i parenti ed affini fino al 3° grado;
La relativa incompatibilità colpisce il meno anziano di nomina ed in caso di nomina contemporanea è considerato come anziano il maggiore di età;
c) coloro che direttamente o indirettamente abbiano parte in servizio riscossioni, somministrazioni od appalti interessanti l'Istituto.

Art. 6

I Consiglieri di Amministrazione eletti dal Consiglio Provinciale come previsto al punto a) del primo comma dell'art. 4 del presente statuto, restano in carica sino alla scadenza dello stesso Consiglio Provinciale che li ha eletti.
Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni.
I Consiglieri che senza giustificato motivo‑ non parteciperanno a cinque sedute consecutive decadranno dalla carica.

Art. 7

In caso di decadenza, rinuncia o morte dei singoli componenti il Consiglio si procederà subito alla sostituzione da parte di chi a terna       nominò gli uscenti.
I nuovi Consiglieri restano in carica per il tempo residuo che rimaneva a compiersi dai predecessori.

Art. 8

I membri del Consiglio non possono prendere parte a deliberazioni o ad atti e provvedimenti concernenti interessi loro o dei parenti ed affini fino al quarto grado, o di Società delle quali siano amministratori, ó soci illimitatamente responsabili.

Art. 9

Ai membri del Consiglio è corrisposta l'indennità di L. 50.00 per ogni intervento alle sedute.
Il Consiglio potrà inoltre assegnare un'indennità al Presi­dente ed a quei Consiglieri a cui fossero demandati speciali incarichi.

Art. 10

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto, convoca e presiede le adunanze del Consiglio, cura l'esecuzione delle deliberazioni di questo, firma gli atti e la corrispondenza, vigila sulla amministrazione dell'Istituto e procede alla trattazione e deputazione degli affari.
Adotta se l'urgenza lo richiede, i provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio convocandolo in tal caso senza in­dugio per riferire in merito agli stessi e chiederne la relativa ratifica.
Il Presidente provvede inoltre alla esecuzione e disdetta delle locazioni, promuove tutte le azioni giudiziarie occorrenti per la risoluzione dei contratti d'affitto in caso d'insolvenza od inadem­pienza per pagamento di fitto o di accessori, per sfratto ed altro nei confronti degli inquilini, nonché le azioni possessorie e tutte le altre innanzi ai pretori ed ai conciliatori, senza bisogno di particolare autorizzazione da parte del Consiglio.

Art. 11

In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente.

Art. 12

Il Consiglio di Amministrazione terrà sedute almeno una volta ogni trimestre, sarà anche convocato ogni qualvolta il Presidente lo stimi opportuno od a richiesta di n. 5 Consiglieri e n. 2 Sindaci effettivi.
Gli avvisi di convocazione dovranno indicare l'ora ed il luogo e specificare singolarmente gli oggetti da trattare. Dovranno essere comunicati ai componenti il Consiglio almeno tre giorni prima di quello fissato per la seduta.
Nei casi di urgenza, riconosciuti poi tali nella stessa adunanza, la comunicazione potrà essere effettuata il giorno precedente.

Art. 13

Le adunanze dei Consiglio di amministrazione sono presiedute dal Presidente o in caso di sua mancanza dal Vice Presidente.
In caso di mancanza del Presidente e del Vice Presidente le adunanze sono presiedute dal Consigliere più anziano tra i presenti.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza di almeno la metà dei componenti e la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.
A parità di voti prevarrà il voto di chi presiede.

 
Art. 14

Spetta al Consiglio di Amministrazione di compiere tutti gli atti di gestione sia ordinaria che straordinaria per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi dell'Ente salvo quelli demandati al Presidente ed in particolare deliberazione circa:
a) l'accettazione di donazione, lasciti ed obbligazioni;
b) gli acquisti, e le vendite, permuta di immobili e la costituzione di servitù attive e passive;
c) l'approvazione di progetti di costruzione e di trasformazione delle case;
d) la contrattazione di mutui e le iscrizioni, postergazioni, riduzioni, rinnovazioni e cancellazioni di ipoteche;
e) le autorizzazioni di qualsiasi operazione presso gli Uffici del Debito Pubblico, della Cassa Depositi e Prestiti;
f) la nomina di Procuratore, le transazioni o compromissioni in arbitri anche amichevoli compositori, le autorizzazioni all'esercizio delle azioni da promuovere innanzi alla Autorità giudiziaria ed amministrativa salvo quelle indicate all'art. 10;
g) l'accettazione dei nuovi conferimenti e la determinazione delle norme per la valutazione di quelli effettuati di immobili;
h) l'approvazione dei regolamenti interni e degli organici del personale, la determinazione delle cauzioni da prestarsi dagli aventi maneggio di denaro;
i) l'approvazione dei regolamenti per la costruzione, locazione, manutenzione, uso e gestione delle case;
l) la nomina e la prova dei funzionari ed impiegati di ruolo;
i) l'approvazione dei bilanci preventivi e dei conti consun­tivi;
n) l'impiego delle somme eccedenti i bisogni di cassa;
o) la dichiarazione di decadenza ed incompatibilità dei con­siglieri nei casi indicati negli articoli (5 e 6) ;
p) la designazione delle persone incaricate di riscuotere e quietanzare per conto dèll'Istituto e le modalità dei pagamenti.


Art. 15

Gli amministratori rispondono in proprio ed in solito dei do­veri loro imposti dalla legge, dall'atto costitutivo e dello Statuto, e dell'esatto adempimento delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.
I funzionari incaricati del maneggio dei denari e di valori dello Istituto debbono prestare una congrua cauzione.


Art. 16

Per la sorveglianza delle operazioni dell'Istituto e per la revisione del bilancio, è costituito un Collegio di Sindaci, composto:
1) da un Sindaco, con funzioni di Presidente, nominato dalla Giunta Regionale e da un Sindaco nominato dal Consiglio Provinciale, scelti tra gli iscritti all'Albo dei Revisori dei Conti;
2) da un rappresentante del Ministero del Tesoro scelto tra gli impiegati della carriera direttiva degli Uffici periferici com­petenti per territorio.
I Sindaci di cui al precedente n. 1, restano in carica per lo stesso periodo degli organi che li hanno eletti;  il Sindaco di cui al n. 2 resta in carica cinque antri.
Ai Sindaci si applicano le disposizioni di cui agli artt. 5 e 7.
Ai componenti il Collegio Sindacale sarà‑corrisposta una indennità nella misura che sarà deliberata‑ogni anno dal Consi­glio di Amministrazione, in sede di approvazione del conto, con­suntivo.


Art. 17

1 Sindaci debbono,
 
1) Esaminare i libri e registri contabili in confronto ai do­cumenti giustificativi;
2) accertare che sfasi adempiuto all'obbligo della cauzione da parte degli impiegati tenuta a prestarla;
3) fare frequenti ed improvvisi riscontri di cassa.
4) rivedere il conto consuntivo e farne la relazione;
5) vigilare sull'osservanza dello Statuto e delle disposizioni regolamentari per quanto attinenti alla gestione finanziaria.
I Sindaci effettivi hanno la facoltà di assistere a tutte le sedute del Consiglio.


Art. 18

L'esercizio finanziario dell'Istituto decorre dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
Almeno tre mesi prima della fine di ciascun esercizio il Presidente dovrà sottoporre all'approvazione del Consiglio lo schema di bilancio preventivo per l'esercizio successivo riguardante la intera gestione, distinto per capitoli.
Lo schema di bilancio sarà corredato da una relazione illustrativa con particolare riferimento all'andamento del mercato degli alloggi ed al fabbisogno di abitazioni popolari in tutti i centri abitati della Provincia ed all'eventuale programma di nuove costruzioni da svolgersi dall'Istituto.
Il bilancio dovrà essere trasmesso al Ministero dei LL.PP. insieme con la relazione illustrativa e la deliberazione di approvazione del Consiglio, almeno due mesi prima dell'inizio dell'esercizio cui esso si riferisce.
Nessuna spesa pub essere erogata se non trovi capienza nella previsione del relativo capitolo di bilancio.
Le eventuali variazioni occorrenti dovranno essere preventivamente approvate dal Consiglio e di esse sarà, senza indugio, data comunicazione al Ministero dei LL.PP.


Art. 19

Entro due mesi dalla chiusura di ciascun esercizio finanziario il Presidente dovrà sottoporre il conto consuntivo particolarmente illustrato, al Collegio dei Sindaci, il quale dovrà, nel termine di un mese, riferire con apposita relazione.
Detto conto consuntivo con la relazione del Presidente e del Collegio dei Sindaci verrà sottoposto al Consiglio di Amministrazione.
Intervenutane l'approvazione il conto consuntivo sarà trasmesso, non più tardi del 30 aprile di ciascun anno, al Ministero dei Lavori Pubblici corredato dalla dimostrazione analitica o dei profitti o delle perdite e della ripartizione degli utili netti nonché della relazione de Presidente, di quella del Collegio dei Sindaci e dell'estratto del processo verbale dell'adunanza del Consiglio di Amministrazione nella quale il conto sarà stato discusso.


Art. 20

L'Istituto dovrà costituire un fondo di riserva assegnandovi, previa deduzione della quota spettante al Comune di Messina, meno di un decimo dei residui utili netti annuali fino a che medesimo abbia raggiunto almeno il quinto del patri­monio dell'Istituto.
Il fondo di riserva sarà impiegato in titoli di Stato.
I restanti utili netti dell'esercizio possono essere destinati sol­ al raggiungimento degli scopi dell'Istituto indicati nello art. 2.
 
_________________________
 
 
                                   COSTRUZIONE E GESTIONE DELLE CASE


Art. 21

Le case da costruire, da acquistare o da assumersi in con­duzione o amministrazione dovranno avere, ed essere poste in con­dizione di  avere i requisiti richiesti dalle leggi vigenti in materia di edilizia popolare ed economica a corrispondere alle disposizio­ni dei regolamenti locali di edilizia e di igiene.
Per la locazione delle case popolari dell'Istituto si conforme­rà alle norme stabilite dalle Leggi in vigore e dai propri regolamenti.
I subaffitti sono vietati.


Art. 22

L'appalto delle costruzioni e delle forniture dovrà essere de­liberato dal Consiglio di Amministrazione previo esperimento di asta pubblica o di licitazione privata, e per giustificati motivi il Consiglio di Amministrazione con sua motivata deliberazione potrà disporre diversamente.
La deliberazione per essere esecutiva dovrà riportare l'approvazione del Ministero dei Lavori Publici quando trattasi di appalto di lavori o di forniture di importo superiore alle L. 300.000,00.


Art. 23

I locali a piano terreno possono essere adibiti a botteghe, magazzini o laboratori da darsi in locazione, esclusi però gli spacci di bevande alcooliche.
Tutti i locali in genere potranno essere destinati ad istituzioni di carattere igienico ed educativo, bagni, asili per lattanti, case per bambini dopo-scuola, biblioteche popolari, sale di riunioni e di lettura.
Il reddito effettivo o presunto dei locali non destinati ad uso abitazione non può essere superiore ad un quarto del reddito dell'intero fabbricato.
In nessun caso potrà essere concesso l'uso gratuito dei locali dell'Istituto ad eccezione delle istituzioni di beneficenza e di carattere assistenziale.


Art. 24

Il Consiglio di Amministrazione determina le condizioni dei canoni di affitto, tenendo conto di tutte le entrate e le esigenze dell'azienda in modo da assicurare il pareggio del bilancio.
Nella parte passiva di questo si dovrà tener conto di tutte le spese di gestione ed in ispecie:
a) delle quote di interessenza spettanti al Comune di Messina e degli interessi pel servizio dei mutui;
b) delle spese di amministrazione generale, di assicurazione e di riscossione delle pigioni;
c) delle imposte, sovraimposte, tasse generali e speciali;
d) delle spese per il personale di custodia e per l'illuminazione delle parti comuni dei fabbricati;
e) delle spese di manutenzione ordinaria e per la fornitura di acqua;
f) di una quota per compenso di affitti;
g) di una quota per la costituzione di un fondo di riserva e per la costituzione di un fondo per la manutenzione straordinaria.
Il Consiglio potrà inoltre comprendere nella pigione durante il periodo di esenzione dell'imposta sui fabbricati, una quota per la formazione di un fondo di compensazione per il periodo successivo in cui i fabbricati saranno soggetti alla detta imposta. Tale fondo di compensazione sarà tenuto in evidenza a parte nella contabilità.


 DISPOSIZIONI VARIE


Art. 25

Le proposte di modifica al presente Statuto dovranno essere deliberate dal Consiglio di Amministrazione.
Per la validità delle deliberazioni riguardo a tali proposte, e per quelle concorrenti la nomina e la revoca del personale, occorre il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti del Consiglio


Art. 26

La liquidazione dell'Istituto dovrà essere deliberata dal Con­siglio di Amministrazione con le stesse modalità previste per le modifiche allo Statuto e soltanto in caso di impossibilità di con­tinuare e perseguire il proprio scopo e di perdita della metà del patrimonio.
In caso di liquidazione, dopo soddisfatti gli obblighi assunti verso i terzi, si rimborseranno le somme che gli enti ed i privati, quando non siano state date a fondo perduto, verseranno effetti­vamente per costituire il capitale dell'Istituto.
L'eventuale avanzo di patrimonio sarà devoluto all'Ente Co­munale di Assistenza.


Art. 27

Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni delle leggi vigenti sulle case popolari ed economiche.
 
Visto: d'ordine di S. Maestà il RE d'Italia e d'Albania Imperatore d'Etiopia, come decreto in data 29/12/1941.
 
 
IL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
F.to Gorla
 

P. C. C,

p. IL DIRETTORE CAPO DIVISIONE
F.to De Maria

 
 

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