|
STATUTO
COSTITUZIONE DELL'ISTITUTO
Art. 1
L'Istituto Fascista Autonomo per le case
popolari per la provincia di Messina con sede in Messina, ha lo scopo di
provvedere case alle classi meno abbienti in tutti i comuni della
circoscrizione provinciale nei quali se ne manifesti il bisogno, in
conformità della vigente legislazione sulla edilizia economica e popolare.
`
Esso potrà avere una o più sezioni autonome, con patrimonio e bilanci
separati per le case di un determinato comune e gruppo di comuni.
Art. 2
Per l'attuazione dei propri fini l'Istituto potrà:
a) acquistare terreni fabbricabili, e venderli quando risultino esuberanti
od inutilizzabili, per i bisogni od i mezzi dello Istituto;
b) costruire case popolari od economiche con i relativi accessori di
botteghe, laboratori e simili;
c) acquistare fabbricati per ridurli a case popolari ed economiche;
d) vendere o locare gli alloggi ed accessori degli edifici di cui alle
precedenti lettere b) e c), Avvero assegnarli in affitto con patto di
futura vendita agli stessi inquilini od ai loro eredi;
e) costruire ed esercitare alberghi, dormitori e bagni popolari;
f) amministrare case popolari od economiche per conto dei comuni e di
altri enti nella circoscrizione;
g) provvedere alle istituzioni accessorie che si propongono la elevazione
e la educazione sociale, morale ed igienica dei propri inquilini;
h) accettare elargizioni, donazioni, eredità e legati in qualsiasi forma
che ritenga vantaggiosi;
i) contrarre prestiti, con o senza garanzia ipotecaria, e ricevere
depositi fruttiferi, a garanzia dei contratti di locazione od inerenti
alla gestione dei fondi di previdenza del proprio personale;
l) fare presso le banche tutte le operazioni indispensabili ai propri
fini, escluso ogni carattere aleatorio;
m) fare tutte le altre operazioni ed atti consentiti dalla legge per il
raggiungimento dei propri fini.
Art. 3
Il patrimonio dell'Istituto è costituito
a) della somma di L. 20.000,00 versata a fondo perduto, per L. 10.000,00
ciascuna dell'amministrazione della Provincia e del Comune di Messina per
la costituzione dell'Istituto;
b) dal patrimonio formato dalle aree, dai baraccamenti, dalle case e dai
crediti che sarà dal Comune di Messina trasferito all'Istituto a termini
dell'art. 2 della legge 21 agosto 1940/XVIII, n. 1289;
c) da eredità, lasciti, donazioni ed elargizioni che pervengano
all'Istituto;
d) dal patrimonio degli altri Enti ed Istituti di case popolari e delle
gestioni comunali o provinciali per le case popolari e delle gestioni
speciali che vengono riconosciute come sezioni autonome dell'Istituto
provinciale e di cui venga disposta la fusione od incorporazione
dell'Istituto Autonomo Provinciale, ai sensi degli artt. 3 e 4 della legge
6 agosto 1933, n. 1129; e dal fondo di riserva ordinario e dagli utili
devoluti ad aumento del capitale.
I conferimenti del capitale previsti alla precedente lettera c) debbono
essere preventivamente accettati dal Consiglio di Amministrazione.
AMMINISTRAZIONE
Art. 4
L'Istituto è retto da un Consiglio di Amministrazione
costituito da:
a) tre membri eletti dal Consiglio Provinciale, uno dei quali in
rappresentanza delle minoranze;
b) un rappresentante del Ministero dei LL.PP.;
c) un rappresentante del Ministero del Lavoro e della Presidenza sociale
scelto fra gli impiegati della carriera direttiva degli Uffìci periferici
competenti per territorio;
d) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative, nominati dalla Giunta Provinciale su terne proposte dalle
organizzazioni medesime;
e) un rappresentante degli assegnatari di alloggi economici e popolari,
eletto dal Consiglio Provinciale e scelto in una terna proposta dalle
Associazioni degli assegnatari;
f) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori
autonomi maggiormente rappresentative, nominato dalla Giunta Provinciale
su una terna proposta dalle organizzazioni medesime;
g) da un rappresentante della Regione Autonoma Siciliana;
Il Presidente ed il Vice Presidente dell'Istituto sono nominati dalla
Giunta Regionale e sono scelti tra i membri eletti dal Consiglio
Provinciale.
Le funzioni di Presidente, di Vice Presidente e di Consigliere
dell'Istituto sono incompatibili con quelle di Consigliere Regionale,
Provinciale o Comunale.
Il Consiglio per circostanze temporanee ed eccezionali potrà affidare
speciali incarichi a singoli suoi membri.
Art. 5
Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione
decadono dalla carica qualora vi siano stati nominati:
a) coloro che abbiano lite, vertenze con l'Istituto o che abbiano debiti o
crediti verso di esso;
b) i parenti ed affini fino al 3° grado;
La relativa incompatibilità colpisce il meno anziano di nomina ed in caso
di nomina contemporanea è considerato come anziano il maggiore di età;
c) coloro che direttamente o indirettamente abbiano parte in servizio
riscossioni, somministrazioni od appalti interessanti l'Istituto.
Art. 6
I Consiglieri di Amministrazione eletti dal Consiglio
Provinciale come previsto al punto a) del primo comma dell'art. 4 del
presente statuto, restano in carica sino alla scadenza dello stesso
Consiglio Provinciale che li ha eletti.
Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni.
I Consiglieri che senza giustificato motivo‑ non parteciperanno a cinque
sedute consecutive decadranno dalla carica.
Art. 7
In caso di decadenza, rinuncia o morte dei singoli
componenti il Consiglio si procederà subito alla sostituzione da parte di
chi a terna nominò gli uscenti.
I nuovi Consiglieri restano in carica per il tempo residuo che rimaneva a
compiersi dai predecessori.
Art. 8
I membri del Consiglio non possono prendere parte a
deliberazioni o ad atti e provvedimenti concernenti interessi loro o dei
parenti ed affini fino al quarto grado, o di Società delle quali siano
amministratori, ó soci illimitatamente responsabili.
Art. 9
Ai membri del Consiglio è corrisposta l'indennità di L. 50.00 per ogni
intervento alle sedute.
Il Consiglio potrà inoltre assegnare un'indennità al Presidente ed a quei
Consiglieri a cui fossero demandati speciali incarichi.
Art. 10
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto, convoca e
presiede le adunanze del Consiglio, cura l'esecuzione delle deliberazioni
di questo, firma gli atti e la corrispondenza, vigila sulla
amministrazione dell'Istituto e procede alla trattazione e deputazione
degli affari.
Adotta se l'urgenza lo richiede, i provvedimenti che sarebbero di
competenza del Consiglio convocandolo in tal caso senza indugio per
riferire in merito agli stessi e chiederne la relativa ratifica.
Il Presidente provvede inoltre alla esecuzione e disdetta delle locazioni,
promuove tutte le azioni giudiziarie occorrenti per la risoluzione dei
contratti d'affitto in caso d'insolvenza od inadempienza per pagamento di
fitto o di accessori, per sfratto ed altro nei confronti degli inquilini,
nonché le azioni possessorie e tutte le altre innanzi ai pretori ed ai
conciliatori, senza bisogno di particolare autorizzazione da parte del
Consiglio.
Art. 11
In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono
esercitate dal Vice Presidente.
Art. 12
Il Consiglio di Amministrazione terrà sedute almeno una volta ogni
trimestre, sarà anche convocato ogni qualvolta il Presidente lo stimi
opportuno od a richiesta di n. 5 Consiglieri e n. 2 Sindaci effettivi.
Gli avvisi di convocazione dovranno indicare l'ora ed il luogo e
specificare singolarmente gli oggetti da trattare. Dovranno essere
comunicati ai componenti il Consiglio almeno tre giorni prima di quello
fissato per la seduta.
Nei casi di urgenza, riconosciuti poi tali nella stessa adunanza, la
comunicazione potrà essere effettuata il giorno precedente.
Art. 13
Le adunanze dei Consiglio di amministrazione sono presiedute dal
Presidente o in caso di sua mancanza dal Vice Presidente.
In caso di mancanza del Presidente e del Vice Presidente le adunanze sono
presiedute dal Consigliere più anziano tra i presenti.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza di almeno la metà
dei componenti e la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.
A parità di voti prevarrà il voto di chi presiede.
Art. 14
Spetta al Consiglio di Amministrazione di compiere tutti gli atti di
gestione sia ordinaria che straordinaria per l'attuazione ed il
raggiungimento degli scopi dell'Ente salvo quelli demandati al Presidente
ed in particolare deliberazione circa:
a) l'accettazione di donazione, lasciti ed obbligazioni;
b) gli acquisti, e le vendite, permuta di immobili e la costituzione di
servitù attive e passive;
c) l'approvazione di progetti di costruzione e di trasformazione delle
case;
d) la contrattazione di mutui e le iscrizioni, postergazioni, riduzioni,
rinnovazioni e cancellazioni di ipoteche;
e) le autorizzazioni di qualsiasi operazione presso gli Uffici del Debito
Pubblico, della Cassa Depositi e Prestiti;
f) la nomina di Procuratore, le transazioni o compromissioni in arbitri
anche amichevoli compositori, le autorizzazioni all'esercizio delle azioni
da promuovere innanzi alla Autorità giudiziaria ed amministrativa salvo
quelle indicate all'art. 10;
g) l'accettazione dei nuovi conferimenti e la determinazione delle norme
per la valutazione di quelli effettuati di immobili;
h) l'approvazione dei regolamenti interni e degli organici del personale,
la determinazione delle cauzioni da prestarsi dagli aventi maneggio di
denaro;
i) l'approvazione dei regolamenti per la costruzione, locazione,
manutenzione, uso e gestione delle case;
l) la nomina e la prova dei funzionari ed impiegati di ruolo;
i) l'approvazione dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi;
n) l'impiego delle somme eccedenti i bisogni di cassa;
o) la dichiarazione di decadenza ed incompatibilità dei consiglieri nei
casi indicati negli articoli (5 e 6) ;
p) la designazione delle persone incaricate di riscuotere e quietanzare
per conto dèll'Istituto e le modalità dei pagamenti.
Art. 15
Gli amministratori rispondono in proprio ed in solito dei doveri loro
imposti dalla legge, dall'atto costitutivo e dello Statuto, e dell'esatto
adempimento delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.
I funzionari incaricati del maneggio dei denari e di valori dello Istituto
debbono prestare una congrua cauzione.
Art. 16
Per la sorveglianza delle operazioni dell'Istituto e per la revisione del
bilancio, è costituito un Collegio di Sindaci, composto:
1) da un Sindaco, con funzioni di Presidente, nominato dalla Giunta
Regionale e da un Sindaco nominato dal Consiglio Provinciale, scelti tra
gli iscritti all'Albo dei Revisori dei Conti;
2) da un rappresentante del Ministero del Tesoro scelto tra gli impiegati
della carriera direttiva degli Uffici periferici competenti per
territorio.
I Sindaci di cui al precedente n. 1, restano in carica per lo stesso
periodo degli organi che li hanno eletti; il Sindaco di cui al n. 2 resta
in carica cinque antri.
Ai Sindaci si applicano le disposizioni di cui agli artt. 5 e 7.
Ai componenti il Collegio Sindacale sarà‑corrisposta una indennità nella
misura che sarà deliberata‑ogni anno dal Consiglio di Amministrazione, in
sede di approvazione del conto, consuntivo.
Art. 17
1 Sindaci debbono,
1) Esaminare i libri e registri contabili in confronto ai documenti
giustificativi;
2) accertare che sfasi adempiuto all'obbligo della cauzione da parte degli
impiegati tenuta a prestarla;
3) fare frequenti ed improvvisi riscontri di cassa.
4) rivedere il conto consuntivo e farne la relazione;
5) vigilare sull'osservanza dello Statuto e delle disposizioni
regolamentari per quanto attinenti alla gestione finanziaria.
I Sindaci effettivi hanno la facoltà di assistere a tutte le sedute del
Consiglio.
Art. 18
L'esercizio finanziario dell'Istituto decorre dal 1° gennaio e termina il
31 dicembre di ciascun anno.
Almeno tre mesi prima della fine di ciascun esercizio il Presidente dovrà
sottoporre all'approvazione del Consiglio lo schema di bilancio preventivo
per l'esercizio successivo riguardante la intera gestione, distinto per
capitoli.
Lo schema di bilancio sarà corredato da una relazione illustrativa con
particolare riferimento all'andamento del mercato degli alloggi ed al
fabbisogno di abitazioni popolari in tutti i centri abitati della
Provincia ed all'eventuale programma di nuove costruzioni da svolgersi
dall'Istituto.
Il bilancio dovrà essere trasmesso al Ministero dei LL.PP. insieme con la
relazione illustrativa e la deliberazione di approvazione del Consiglio,
almeno due mesi prima dell'inizio dell'esercizio cui esso si riferisce.
Nessuna spesa pub essere erogata se non trovi capienza nella previsione
del relativo capitolo di bilancio.
Le eventuali variazioni occorrenti dovranno essere preventivamente
approvate dal Consiglio e di esse sarà, senza indugio, data comunicazione
al Ministero dei LL.PP.
Art. 19
Entro due mesi dalla chiusura di ciascun esercizio finanziario il
Presidente dovrà sottoporre il conto consuntivo particolarmente
illustrato, al Collegio dei Sindaci, il quale dovrà, nel termine di un
mese, riferire con apposita relazione.
Detto conto consuntivo con la relazione del Presidente e del Collegio dei
Sindaci verrà sottoposto al Consiglio di Amministrazione.
Intervenutane l'approvazione il conto consuntivo sarà trasmesso, non più
tardi del 30 aprile di ciascun anno, al Ministero dei Lavori Pubblici
corredato dalla dimostrazione analitica o dei profitti o delle perdite e
della ripartizione degli utili netti nonché della relazione de Presidente,
di quella del Collegio dei Sindaci e dell'estratto del processo verbale
dell'adunanza del Consiglio di Amministrazione nella quale il conto sarà
stato discusso.
Art. 20
L'Istituto dovrà costituire un fondo di riserva assegnandovi, previa
deduzione della quota spettante al Comune di Messina, meno di un decimo
dei residui utili netti annuali fino a che medesimo abbia raggiunto almeno
il quinto del patrimonio dell'Istituto.
Il fondo di riserva sarà impiegato in titoli di Stato.
I restanti utili netti dell'esercizio possono essere destinati sol al
raggiungimento degli scopi dell'Istituto indicati nello art. 2.
_________________________
COSTRUZIONE E GESTIONE DELLE CASE
Art. 21
Le case da costruire, da acquistare o da assumersi in conduzione o
amministrazione dovranno avere, ed essere poste in condizione di avere i
requisiti richiesti dalle leggi vigenti in materia di edilizia popolare ed
economica a corrispondere alle disposizioni dei regolamenti locali di
edilizia e di igiene.
Per la locazione delle case popolari dell'Istituto si conformerà alle
norme stabilite dalle Leggi in vigore e dai propri regolamenti.
I subaffitti sono vietati.
Art. 22
L'appalto delle costruzioni e delle forniture dovrà essere deliberato dal
Consiglio di Amministrazione previo esperimento di asta pubblica o di
licitazione privata, e per giustificati motivi il Consiglio di
Amministrazione con sua motivata deliberazione potrà disporre
diversamente.
La deliberazione per essere esecutiva dovrà riportare l'approvazione del
Ministero dei Lavori Publici quando trattasi di appalto di lavori o di
forniture di importo superiore alle L. 300.000,00.
Art. 23
I locali a piano terreno possono essere adibiti a botteghe, magazzini o
laboratori da darsi in locazione, esclusi però gli spacci di bevande
alcooliche.
Tutti i locali in genere potranno essere destinati ad istituzioni di
carattere igienico ed educativo, bagni, asili per lattanti, case per
bambini dopo-scuola, biblioteche popolari, sale di riunioni e di lettura.
Il reddito effettivo o presunto dei locali non destinati ad uso abitazione
non può essere superiore ad un quarto del reddito dell'intero fabbricato.
In nessun caso potrà essere concesso l'uso gratuito dei locali
dell'Istituto ad eccezione delle istituzioni di beneficenza e di carattere
assistenziale.
Art. 24
Il Consiglio di Amministrazione determina le condizioni dei canoni di
affitto, tenendo conto di tutte le entrate e le esigenze dell'azienda in
modo da assicurare il pareggio del bilancio.
Nella parte passiva di questo si dovrà tener conto di tutte le spese di
gestione ed in ispecie:
a) delle quote di interessenza spettanti al Comune di Messina e degli
interessi pel servizio dei mutui;
b) delle spese di amministrazione generale, di assicurazione e di
riscossione delle pigioni;
c) delle imposte, sovraimposte, tasse generali e speciali;
d) delle spese per il personale di custodia e per l'illuminazione delle
parti comuni dei fabbricati;
e) delle spese di manutenzione ordinaria e per la fornitura di acqua;
f) di una quota per compenso di affitti;
g) di una quota per la costituzione di un fondo di riserva e per la
costituzione di un fondo per la manutenzione straordinaria.
Il Consiglio potrà inoltre comprendere nella pigione durante il periodo di
esenzione dell'imposta sui fabbricati, una quota per la formazione di un
fondo di compensazione per il periodo successivo in cui i fabbricati
saranno soggetti alla detta imposta. Tale fondo di compensazione sarà
tenuto in evidenza a parte nella contabilità.
DISPOSIZIONI VARIE
Art. 25
Le proposte di modifica al presente Statuto dovranno essere deliberate dal
Consiglio di Amministrazione.
Per la validità delle deliberazioni riguardo a tali proposte, e per quelle
concorrenti la nomina e la revoca del personale, occorre il voto
favorevole di almeno due terzi dei componenti del Consiglio
Art. 26
La liquidazione dell'Istituto dovrà essere deliberata dal Consiglio di
Amministrazione con le stesse modalità previste per le modifiche allo
Statuto e soltanto in caso di impossibilità di continuare e perseguire il
proprio scopo e di perdita della metà del patrimonio.
In caso di liquidazione, dopo soddisfatti gli obblighi assunti verso i
terzi, si rimborseranno le somme che gli enti ed i privati, quando non
siano state date a fondo perduto, verseranno effettivamente per
costituire il capitale dell'Istituto.
L'eventuale avanzo di patrimonio sarà devoluto all'Ente Comunale di
Assistenza.
Art. 27
Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto valgono le
disposizioni delle leggi vigenti sulle case popolari ed economiche.
Visto: d'ordine di S. Maestà il RE d'Italia e d'Albania Imperatore
d'Etiopia, come decreto in data 29/12/1941.
IL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
F.to Gorla
P. C. C,
p. IL DIRETTORE CAPO DIVISIONE
F.to De Maria
|